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Sez. 2, Sentenza n. 1819 del 09/06/1972 (Rv. 358818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PERIODO DI PREAVVISO - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PERIODO DI PREAVVISO - COMPUTABILITA.*

Il periodo di preavviso (lavorato) costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro per tutta la durata del termine all'uopo prescritto, dovendosi considerare il contratto di lavoro subordinato normalmente sciolto solo con la fine di quel periodo: momento, questo, nel quale vengono a verificarsi ed a coincidere la cessazione della prestazione e della controprestazione che costituiscono causa ed oggetto del contratto commutatorio. In tal caso, il rapporto seguita a svolgersi normalmente per tutta la durata del preavviso e fino al termine prescritto, con tutte le obbligazioni che ad esso ineriscono, e con l'ulteriore, inevitabile conseguenza che della durata di tale periodo lavorativo debba tenersi conto anche ai fini della liquidazione della indennita di anzianita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)