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Sez. L, Sentenza n. 4535 del 11/07/1981 (Rv. 415245 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO CONFORME ALL'ESIGENZA DI UNIFORMITA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITA - TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE - INCLUSIONE NEI CONTRATTI INDIVIDUALI - AMMISSIBILITA - CLAUSOLE CONTRATTUALI COLLETTIVE DISCIPLINANTI PARTICOLARI FORME DI PRESTAZIONI LAVORATIVE - ADOZIONE DEL PREDETTO CRITERIO INTERPRETATIVO - DIVIETO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415245-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO CONFORME ALL'ESIGENZA DI UNIFORMITA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITA - TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE - INCLUSIONE NEI CONTRATTI INDIVIDUALI - AMMISSIBILITA - CLAUSOLE CONTRATTUALI COLLETTIVE DISCIPLINANTI PARTICOLARI FORME DI PRESTAZIONI LAVORATIVE - ADOZIONE DEL PREDETTO CRITERIO INTERPRETATIVO - DIVIETO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

In relazione ai contratti collettivi e corretta l'adozione di un criterio interpretativo che sia conforme all'esigenza (che trae fondamento, oltre che dagli artt 15 e 16 della legge 20 maggio 1970 n 300, dalla stessa logica funzionale di tali contratti) di uniformita di trattamento dei lavoratori, mentre eventuali trattamenti di miglior favore, ove ne sussistano gli specifici motivi giustificativi, possono formare oggetto dei contratti individuali di lavoro. Peraltro, detto criterio non puo essere tenuto presente anche nell'interpretazione di quelle clausole della disciplina collettiva che regolino particolari forme di prestazioni lavorative, con la conseguenza che, in relazione a tali clausole, il giudice, nella ricerca della comune volonta delle parti, deve individuare con certezza la specifica ragione, e quindi i concreti limiti del trattamento differenziato, senza trascurare in alcun caso la logica generale del contratto. (principio enunciato in riferimento all'art 78 del CCNL del 21 novembre 1973, per i dipendenti da aziende commerciali, concernente il sistema retributivo assicurato al personale addetto alla vendita retribuito, in tutto o in parte, a provvigione e dai giudici del merito inteso - con interpretazione censurata dalla SC - nel senso che l'aumento di lire sedicimila mensili, menzionato dagli artt 72 e 73 dello stesso contratto, valesse, per tale categoria di lavoratori, oltre che come fattore d'integrazione del minimo garantito, come incremento retributivo aggiuntivo). (V 6248/80, mass n 409984).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 16, Contr. Coll. 21/11/1973 num. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)