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Sez. L, Sentenza n. 6248 del 25/11/1980 (Rv. 409984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - FINALITA E FUNZIONE - INTERPRETATIVA.*
Stato
decisa il 1980-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - FINALITA E FUNZIONE - INTERPRETATIVA.*

Poiche i contratti collettivi sono funzionalmente diretti a realizzare una uniformita di trattamento dei lavoratori, e conforme ai criteri posti dall'art 1362 cod civ, l'interpretazione di un tale contratto che, attraverso la ricerca della comune intenzione delle parti, miri a realizzare tale uniformita di trattamento, e che, anche nell'ipotesi in cui trovi applicazione l'art 1371 cod civ, il relativo criterio di equita si venga ad identificare con quello di uniformita delle condizioni di lavoro a parita di presupposti, salvo quelle deroghe che trovino specifica e ragionevole giustificazione. (nella specie, la Corte suprema nell'enunciare il predetto principio di diritto ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano interpretato l'accordo aziendale del 26 febbraio 1973 per i dipendenti dell'azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo nel senso di riconoscere il diritto all'inquadramento nel 4 gruppo impiegati a coloro che avevano comunque svolto in precedenza le mansioni di sorveglianti, senza attribuire Rilevanza ostativa all'eventuale intermedio passaggio alla categoria impiegatizia, anziche la costante permanenza di quella operaia).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)