Sez. U, Sentenza n. 1592 del 03/04/1989 (Rv. 462380 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI NATI DAL MATRIMONIO SCIOLTO PER DIVORZIO - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESAME DELLA RAGIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN ORDINE ALLA RICORRIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI NATI DAL MATRIMONIO SCIOLTO PER DIVORZIO - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESAME DELLA RAGIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN ORDINE ALLA RICORRIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - PRECLUSIONE.*
Nell'esame delle ragioni d'inammissibilità del ricorso per Cassazione è preliminare, rispetto a quella della ricorribilità del provvedimento, l'indagine sull'avvenuta Costituzione del rapporto processuale innanzi alla suprema Corte, con la conseguente pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione, a norma del secondo comma dell'art. 331 cod. proc. civ. e senza necessità di verifica della ricorribilità del provvedimento impugnato, nel caso in cui, trattandosi di procedimento per la revisione delle Disposizioni circa l'affidamento dei figli minori nati dal matrimonio sciolto per divorzio, sia rimasto inadempiuto l'ordine (precedentemente emesso dalla stessa Corte ai sensi del primo comma di detto articolo) d'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, che in tale procedimento ha veste di parte necessaria e munita di autonomo potere d'impugnazione (artt. 70 e 740 cod. proc. civ.). (V 4546/80, mass n 408385; (V 2840/73, mass n 366426).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 740, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)