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Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 18/03/1987 (Rv. 451827 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451827-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In materia di passaggio coattivo, l'art. 1051 cod. civ., come si evince dal collegamento tra il suo terzo comma e i primi due, disciplina in materia unitaria l'ipotesi di Costituzione ex novo della servitù e quella di ampliamento di passaggio preesistente. Pertanto, anche in questa seconda ipotesi l'indagine del giudice, ove sia controverso il diritto, deve prendere le mosse dall'accertamento della sussistenza del bisogno, inteso come relazione di necessità tra il richiesto ampliamento e il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e di conveniente uso del fondo, che è il presupposto fondamentale della pronunzia costitutiva. La direzione e l'ampiezza di siffatta indagine sono determinate dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, ove costui deduca l'esistenza o la agevole acquisibilità di altro accesso, oppure la materiale impossibilità dell'ampliamento, occorre esaminare anche tali questioni e la soluzione di esse in senso favorevole al deducente assorbe o rende inutile l'accertamento sulla relazione di necessità, mentre nel caso che tali questioni non siano state proposte o vengano risolte a sfavore del deducente e sia altresì accertata detta relazione, restano soltanto da risolvere le eventuali questioni concernenti le modalità di realizzazione dello ampliamento con riguardo al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi. (V 5168/85, mass n 442476; (V 5829/84, mass n 437506; (V 3279/81, mass n 413855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)