Sez. 2, Sentenza n. 5168 del 21/10/1985 (Rv. 442476 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - RAPPORTI TRA L'ART. 1051 COD. CIV. E L'ART. 1052 COD. CIV..*
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Qualora un fondo non abbia accesso diretto alla via pubblica, ovvero lo abbia in termini non utilizzabili per il transito di veicoli anche a trazione meccanica, la facoltà del proprietario del fondo medesimo di ottenere in via coattiva la Costituzione di detto passo carraio sul fondo altrui, "ex novo", ovvero mediante ampliamento di un precedente passo più limitato, è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 1051 cod. civ., in forza dell'espressa estensione prevista dal terzo comma di tale articolo, restando invece applicabili le Disposizioni del successivo art. 1052 cod. civ. alle ipotesi di ampliamento del passo in favore del fondo non intercluso diverse da quelle già contemplate dalla norma precedente. (V 3279/81, mass n 413855).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)