Sez. 2, Sentenza n. 8667 del 07/02/2012 Ud. (dep. 06/03/2012) Rv. 252481 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza di assoluzione pronunciata, in pubblica udienza, in sede di atti preliminari al dibattimento - Appello del P.M. e svolgimento del relativo giudizio - Illegittimità - Ragioni.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata, in sede di atti preliminari al dibattimento, ancorché in pubblica udienza e al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione. Ne consegue, ove come nella specie, sia stato proposto appello e sia stato celebrato il relativo giudizio, l'illegittimità di entrambe le sentenze di merito, considerato che la sentenza di proscioglimento predibattimentale - subordinata esclusivamente all'improcedibilità dell'azione penale o alla estinzione del reato e sempre che le parti non si oppongano - non consente l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., riferibile esclusivamente al giudizio in senso tecnico, in cui si sia instaurata piena dialettica tra le parti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello impugnata e la sentenza del Tribunale con trasmissione degli atti al giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)