Sez. 2 - , Sentenza n. 32449 del 18/09/2020 Ud. (dep. 18/11/2020) Rv. 280065 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza che dichiara l'improcedibilità o l'estinzione del reato - Dichiarata in pubblica udienza - Appello – Ammissibilità - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
La sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)