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Sez. 2 - , Sentenza n. 32449 del 18/09/2020 Ud. (dep. 18/11/2020) Rv. 280065 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza che dichiara l'improcedibilità o l'estinzione del reato - Dichiarata in pubblica udienza - Appello – Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280065-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

La sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)