Sez. 5, Sentenza n. 19517 del 15/04/2016 Ud. (dep. 11/05/2016) Rv. 267241 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza pronunciata in pubblica udienza - Proscioglimento per insussistenza del fatto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Opposizione del pubblico ministero - Natura - Sentenza predibattimentale - Conseguenze - Inappellabilità.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
La sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e, pertanto, è inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. (Fattispecie relativa a sentenza emessa nonostante l'opposizione del pubblico ministero e della parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)