Sez. 6, Sentenza n. 47070 del 04/12/2009 Cc. (dep. 10/12/2009) Rv. 245492 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione - Documentazione allegata alla domanda - Omessa sottoscrizione o autenticazione della traduzione della sentenza di condanna trasmessa dall'autorità richiedente - Conseguenze - Irrilevanza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, non costituisce motivo ostativo all'accoglimento della domanda l'omessa sottoscrizione o autenticazione della traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna trasmessa dall'autorità richiedente a corredo della documentazione inviata a norma dell'art. 23 della suddetta Convenzione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene ed accompagnata da una sottoscrizione apposta in calce alla relativa documentazione dal rappresentante dell'autorità richiedente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 23, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)