Sez. 6, Sentenza n. 18704 del 18/03/2008 Cc. (dep. 08/05/2008) Rv. 239678 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione - Documentazione allegata alla domanda - Omessa traduzione in lingua italiana da parte dello Stato richiedente - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'omessa traduzione degli atti trasmessi dallo Stato richiedente non preclude all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)