Sez. 6, Sentenza n. 24707 del 24/05/2007 Cc. (dep. 21/06/2007) Rv. 237113 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione - Documentazione allegata alla domanda - Omessa traduzione in lingua italiana da parte dello Stato richiedente Traduzione ad opera dell'autorità giudiziaria italiana - Violazione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione degli atti trasmessi non preclude all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)