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Sez. U, Sentenza n. 2002 del 21/05/1975 (Rv. 375712 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PUBBLICO IMPIEGATO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 442 COD PROC CIV NEL TESTO INTRODOTTO CON LA LEGGE N 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375712-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PUBBLICO IMPIEGATO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 442 COD PROC CIV NEL TESTO INTRODOTTO CON LA LEGGE N 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*

Appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia nella quale, nel mentre il pubblico impiegato chiede la condanna dell'ente pubblico datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti per il mancato versamento dei contributi previdenziali, l'ente pubblico contesti, a sua volta, il diritto del dipendente all'Assicurazione obbligatoria. Questa regola e rimasta inalterata anche dopo l'entrata in vigore dell'art 442 cod proc civ (nel nuovo testo introdotto con la legge 11 agosto 1973 n 533), poiche l'eliminazione in questa norma della locuzione 'inerenti ai rapporti indicati nell'art 429 cod proc civ' (vecchio testo), ossia ai rapporti di lavoro subordinato privato, che l'art 459 cod proc civ abrogato riferiva alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, non e diretta ad attrarre nella nuova disciplina processuale anche le cause previdenziali dei pubblici impiegati, ma quelle di tutti i lavoratori privati ed assimilati, ancorche autonomi (ivi compresi i liberi professionisti) e dei titolari di mere pensioni sociali, le quali prescindono dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)