Sez. 3, Sentenza n. 4023 del 05/11/1976 (Rv. 382683 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IN CAUSA INSCINDIBILE - AMMISSIBILITA ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTO DIVERSO DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA, NON SOLTANTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE, MA ANCHE DI QUELLA PRINCIPALE - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA - INSCINDIBILITA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IN CAUSA INSCINDIBILE - AMMISSIBILITA ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTO DIVERSO DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA, NON SOLTANTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE, MA ANCHE DI QUELLA PRINCIPALE - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA - INSCINDIBILITA - SUSSISTENZA.*
La parte contro, cui sia stata proposta impugnazione principale, puo, a sua volta, oltre i termini ordinari ed anche in caso di acquiescenza della sentenza, proporre impugnazione, anche nei confronti di un soggetto diverso da quello che ha esperito il predetto gravame, quando si tratti di causa inscindibile. Questo caso si verifica, tra gli altri, quando il chiamato in garanzia impropria non si limiti a contestare la propria obbligazione, ma, per farla escludere, contesti anche l'obbligazione principale, dedotta dall'attore verso il primo convenuto, poiche in tal caso si ha interdipendenza tra la causa principale e quella di garanzia. (V 55/71, mass n 349375; (V 2634/68, mass n 335143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)