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Sez. 3, Sentenza n. 55 del 14/01/1971 (Rv. 349375 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DIFFERENZA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PROPOSTA DAL CONVENUTO CONTRO IL GARANTE IMPROPRIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349375-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DIFFERENZA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PROPOSTA DAL CONVENUTO CONTRO IL GARANTE IMPROPRIO - AMMISSIBILITA.*

Il criterio per accertare, ai fini dell'ammissibilita dell'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art 334 cod proc civ, se sussistano cause inscindibili o dipendenti non coincide con quello in base al quale va accertata la necessita dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ. infatti, mentre quest'ultima norma tende ad assicurare la partecipazione al giudizio di tutte le parti cui dovranno necessariamente estendersi gli effetti della sentenza emessa sull'impugnazione principale, l'art 334 citato tende a tutelare l'equilibrio del giudizio, che sarebbe gravemente turbato se la parte, la quale ha fatto acquiescenza alla pronunzia a lei sfavorevole sul presupposto che resti ferma un'altra pronunzia che le e stata, invece, favorevole e che e pregiudiziale alla prima, sia esposta al pericolo di veder riformata la pronunzia pregiudiziale, senza poter impugnare per decorrenza dei termini la pronunzia conseguenziale. Da tanto consegue che ai sensi dell'art 334 cod proc civ, la sola possibilita di un giudizio sfavorevole sulla causa principale e sufficiente a determinare la dipendenza dell'altra causa ed a legittimare l'impugnazione tardiva rispetto a quest'ultima. Pertanto, in un giudizio di responsabilita extracontrattuale derivante dalla circolazione stradale, qualora la sentenza di primo grado abbia respinto sia la domanda principale di risarcimento dei danni che quella conseguenziale di garanzia impropria, proposta dal convenuto contro la societa assicuratrice, l'appello principale contro il rigetto della domanda principale basta a legittimare il convenuto a proporre l'impugnazione incidentale tardiva in ordine alla domanda di garanzia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)