Sez. 3, Sentenza n. 2634 del 22/07/1968 (Rv. 335143 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEL CHIAMATO - LEGITTIMAZIONE DEL CHIAMATO AD IMPUGNARE LE STATUIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO PRINCIPALE - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL GARANTITO NEI CONFRONTI DEL GARANTE IMPUGNANTE PRINCIPALE E DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEL CHIAMATO - LEGITTIMAZIONE DEL CHIAMATO AD IMPUGNARE LE STATUIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO PRINCIPALE - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL GARANTITO NEI CONFRONTI DEL GARANTE IMPUGNANTE PRINCIPALE E DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA.*
Anche in tema di garanzia impropria, quando il chiamato in garanzia non si limiti a contestare la propria obbligazione, ma, per farla escludere, muova contestazione anche in ordine all'obbligazione principale, quella cioe dedotta nei confronti del primo convenuto, tra la causa principale e quella di garanzia si verifica un rapporto di interdipendenza, in ragione del quale il chiamato in garanzia puo investire con la sua impugnazione anche il rapporto principale e, comunque, vertendosi nell'ipotesi di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., e anche possibile una impugnazione incidentale del primo convenuto rivolta non solo contro il garante, impugnante principale, ma anche contro l'attore. (applicazione ad un caso di vendite a catena).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)