Sez. L, Sentenza n. 519 del 27/01/1989 (Rv. 461630 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 436 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 436 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La norma dell'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. - la quale prescrive che nel rito del lavoro l'appello incidentale debba essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di Costituzione da notificarsi alla controparte, a cura dell'appellato in via principale, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 435 dello stesso codice - non è sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 3 cost., atteso che la perentorietà del termine predetto non determina una compressione del diritto di difesa dell'appellante incidentale e si giustifica con la necessità di salvaguardia dei diritti di difesa dell'appellante principale, senza che identica necessità sia ravvisabile riguardo alla previsione del termine di cui al secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ. per la notifica dell'appello principale, sempreché sia rispettato il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo. (V 2378/87, mass n 451556; (V 1926/79, mass n 398320).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)