Sez. L, Sentenza n. 1926 del 03/04/1979 (Rv. 398320 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO INCIDENTALE - TERMINE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA LE DUE IPOTESI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 436 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO INCIDENTALE - TERMINE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA LE DUE IPOTESI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 436 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 436 cod proc civ nella parte in cui esso disciplina in modo diverso i termini di Costituzione dell'appellato principale e dell'appellante incidentale, in riferimento agli art 3 e 24 cost. Infatti l'appello incidentale, cui si riferisce l'art 436 cod proc civ e, di regola appello incidentale tardivo, dato che, innestandosi nel procedimento di secondo grado, aperto dall'appello principale, non sembra possa essere proposto normalmente nei termini di cui all'art 434 cod proc civ (trenta giorni dalla notificazione della sentenza) e come tale l'impugnazione dovra essere mantenuta negli stessi limiti oggettivi di quella principale e quindi nell'ambito dell'oggetto da questa definito. Ne vi e violazione dei precetti costituzionali invocati e per la diversita di posizione fra appellato principale ed appellante incidentale e per la possibilita assicurata a quest'ultimo di potere esercitare il proprio diritto di difesa, come risulta dal combinato disposto del terzo comma dell'art 435 e del terzo comma dell'art 436 cod proc civ. (V 1080/77, mass n 384706).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)