Sez. L, Sentenza n. 2378 del 06/03/1987 (Rv. 451556 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DIRITTO DI REPLICA SCRITTA DELL'APPELLANTE PRINCIPALE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DIRITTO DI REPLICA SCRITTA DELL'APPELLANTE PRINCIPALE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, l'appellante principale non ha un diritto soggettivo a replicare con difese scritte all'appello incidentale dell'avversario, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'Esercizio da parte del giudice del potere discrezionale - che può manifestarsi anche in Forma implicita e non è sindacabile in Sede di legittimità - di consentire alle parti, quando lo ritenga necessario, il deposito di note difensive. La disparità tra i mezzi di difesa attribuiti all'appellato in via incidentale (appellante principale) - che, per quanto sopra detto, può, ordinariamente, contare solo sulle difese orali da svolgersi all'udienza di discussione - e i mezzi di difesa attribuiti all'appellato principale (appellante incidentale) - che, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., ha, invece, sempre facoltà di presentare una memoria difensiva all'atto della Costituzione - non determina, peraltro, violazione del principio costituzionale di eguaglianza. (Conf 6549/83, mass n 431258).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)