Sez. 1, Ordinanza n. 1170 del 17/04/1979 Cc. (dep. 06/07/1979) Rv. 142486 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE CON DESIGNAZIONE DI DIFENSORE PER I MOTIVI - AVVISO DI DEPOSITO AL DIFENSORE DI FIDUCIA DEL DIBATTIMENTO NON IMPUGNANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE CON DESIGNAZIONE DI DIFENSORE PER I MOTIVI - AVVISO DI DEPOSITO AL DIFENSORE DI FIDUCIA DEL DIBATTIMENTO NON IMPUGNANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Qualora nella dichiarazione di impugnazione dell'imputato sia stato designato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non sussistendo alcuna situazione di carenza difensiva, deve trovare applicazione il testo originario del terzo comma dell'art 151 cod proc pen (precedente alla sentenza n 96 del 1971 della Corte costituzionale) e, quindi, non e dovuta la notificazione dell'avviso al difensore nel dibattimento che non sia anche impugnante, se pur si tratti di difensore di fiducia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)