Sez. 1, Sentenza n. 382 del 26/01/1977 (Rv. 383922 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - SOVVENZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - SOVVENZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Ricorre il requisito della sovvenzione, 'in qualsiasi modò da parte del comune a favore di societa ed imprese aventi scopo di lucro, e quindi la causa d'ineleggibilita a consigliere comunale di chi ha parte in esse (art 5 n 7 del dp Reg sic 7 aprile 1960 n 1 e art 5 n 7 DPR 16 maggio 1960 n 570), quando il comune sia obbligato alla erogazione (utile, ma non indispensabile ai fini istituzionali della societa o impresa) restando, tuttavia, libero di determinarne l'entita, mentre il requisito anzidetto, con la conseguenza che ne deriva, non sussiste ne quando l'erogazione sia imposta per legge o per altro atto obbligatorio e sia determinata nel quantum - poiche in tale ipotesi non si crea alcun conflitto di interessi - ne quando l'erogazione, corrisposta in passato al di fuori di ogni Obbligo, sia prevista per il futuro solo come astrattamente possibile, verificandosi in questo caso soltanto un conflitto potenziale di interessi potenziali tra il comune e l'ente sovvenzionato. (V 381/77; (V 3677/74, mass n 372198; (V 1034/70, mass n 346578).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 287, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 175 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/04/1960 num. 1 art. 5 com. 7, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)