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Sez. L, Sentenza n. 2245 del 27/02/1995 (Rv. 490754 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE | Solidarietà con l'alienante - Presupposto - Cessione dell'azienda dopo l'intimazione del licenziamento ma prima della scadenza del preavviso.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490754-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la dichiarazione di recesso "ad nutum" ha efficacia non già nel momento in cui viene emessa, bensì nel momento in cui viene a scadere il termine di preavviso; pertanto, nell'ipotesi di cessione d'azienda intervenuta dopo il licenziamento di un lavoratore ma prima del decorso del termine di preavviso, si deve ritenere che il rapporto di lavoro sia proseguito "ope legis" con il cessionario per il periodo compreso entro la scadenza del suddetto termine, con la conseguente sussistenza dell'obbligo di solidarietà fra cedente e cessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., per il soddisfacimento dei crediti del lavoratore già maturati all'atto della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)