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Sez. L, Sentenza n. 5282 del 29/09/1988 (Rv. 459953 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - TEMPESTIVITÀ DELLA DISDETTA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1988-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459953-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - TEMPESTIVITÀ DELLA DISDETTA - REQUISITI.*

Con riquadro al disposto dell'art. 2112 cod. civ., che prevede che in ipotesi di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'alienante continui con l'acquirente se il primo non abbia dato disdetta in tempo utile, la tempestività di quest'ultima sussiste soltanto se il termine di preavviso scada prima del trasferimento stesso ovvero - nel caso in cui il preavviso sia sostituito dalla relativa indennità - se ricorre l'accettazione da parte del lavoratore dell'indennità medesima. (V 667/87, mass n 450375; (V 4039/86, mass n 436014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)