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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13260 del 11/06/2014 (Rv. 631100 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Declaratoria di tardività dell'opposizione - Appellabilità - Fondamento - Nel regime del d.lgs. n. 150 del 2011.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631100-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, la tardività dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nel regime del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, è dichiarata con sentenza, applicandosi il rito del lavoro, sicché l'impugnazione esperibile è l'appello, non il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)