Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10369 del 13/05/2014 (Rv. 630627 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Impugnazione esperibile contro la sentenza del giudice di pace - Appello - Fondamento nel regime del d.lgs. n. 150 del 2011.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, attesa l'applicazione del rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la sentenza del giudice di pace è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)