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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10746 del 27/06/2012 (Rv. 623123 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pronuncia di inammissibilità - Ordinanza emessa "inaudita altera parte" - Art. 23, primo comma, legge n. 689 del 1981 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623123-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizioni ad ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative, avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata con ordinanza "inaudita altera parte", seguendo il paradigma procedimentale previsto dall'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è esperibile non l'appello, ma il ricorso immediato per cassazione, dovendosi aver riguardo al regime impugnatorio del provvedimento apparentemente emesso, indipendentemente dal motivo posto dal giudice a fondamento dell'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)