Sez. 5 - , Sentenza n. 8713 del 22/01/2019 Ud. (dep. 28/02/2019) Rv. 275629 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Certificato di idoneità per il conseguimento della patente di guida – Medico accertatore operante in regime privatistico – Reato - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell'espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 119 com. 2, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 319 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)