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Sez. 5, Sentenza n. 29377 del 08/02/2013 Ud. (dep. 09/07/2013) Rv. 256943 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsità documentale - Pubblico ufficiale - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256943-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

In tema di falsità documentale, ai fini dell'individuazione della qualifica di pubblico ufficiale, occorre avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., quanto ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. Ne deriva che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale il soggetto privato chiamato dall'ente pubblico a svolgere un'attività, che, pur potendo produrre effetti nell'ambito dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, resti circoscritta nell'area dei rapporti di diritto civile che disciplinano le prestazioni eseguite dai privati in favore delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in conferma di quella di primo grado, ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen. - dell'imputato per avere falsificato la firma di un architetto su una serie di progetti commissionati dalla Provincia ad una s.r.l. di cui lo stesso imputato era collaboratore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)