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Sez. 1, Sentenza n. 537 del 24/02/1972 (Rv. 356543 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - ACCERTAMENTO IN GENERE - D'UFFICIO - PER L'ANNO DI COMPETENZA ED I DUE PRECEDENTI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - DELIBERAZIONE - TEMPESTIVITA - TERMINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356543-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - ACCERTAMENTO IN GENERE - D'UFFICIO - PER L'ANNO DI COMPETENZA ED I DUE PRECEDENTI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - DELIBERAZIONE - TEMPESTIVITA - TERMINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINI.*

Ai sensi dell'art 290 tu finanza locale, la facolta dell'ente impositore di colpire con l'accertamento d'ufficio, rispetto ai Tributi periodici a quello annuale, non solo l'anno di Competenza, ma anche i due precedenti, presuppone che sia stata tempestivamente esercitata la pretesa tributaria concernente detto anno di Competenza. E l'accertamento per essere tempestivo, tanto nell'ipotesi di prima imposizione che in quella di rettifica del tributo in precedenza imposto, va deliberato nel periodo compreso fra il 20 ottobre dell'anno di commisurazione ed il 30 giugno dell'anno di Competenza, mentre l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 luglio dello stesso anno, decorrendo il periodo massimo di venti giorni previsto per tale notifica dalla data di effettuazione del deposito della deliberazione, insieme con i ruoli nell'ufficio comunale, per il quale e previsto un termine di undici giorni. (V 2680'70, mass n 349115).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)