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Sez. 1, Sentenza n. 4104 del 13/12/1975 (Rv. 378418 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - ACCERTAMENTO IN GENERE - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TRIBUTI PERIODICI A CICLO ANNUALE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RIFERIMENTO ALL'ANNO DI COMPETENZA E AI DUE ANNI PRECEDENTI - DELIBERAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - NECESSITA - TERMINE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA DEL PERIODO MASSIMO PREVISTO.*
Stato
decisa il 1975-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378418-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - ACCERTAMENTO IN GENERE - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TRIBUTI PERIODICI A CICLO ANNUALE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RIFERIMENTO ALL'ANNO DI COMPETENZA E AI DUE ANNI PRECEDENTI - DELIBERAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - NECESSITA - TERMINE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA DEL PERIODO MASSIMO PREVISTO.*

Ai sensi dell'art 290 del tu per la finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175), la facolta dell'ente impositore di colpire con lo accertamento d'ufficio, rispetto ai Tributi periodici a ciclo annuale (nella specie, tassa di occupazione di suolo pubblico), non solo l'anno di Competenza, ma anche i due precedenti, presuppone che sia stata tempestivamente accertata la pretesa tributaria concernente detto anno di Competenza; tale accertamento, per essere tempestivo, tanto nell'ipotesi di prima imposizione che in quella di rettifica del tributo in precedenza imposto, va deliberato nel periodo compreso fra il 20 ottobre dell'anno di commisurazione ed il 30 giugno dell'anno di Competenza, mentre l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 luglio dello stesso anno, decorrendo il periodo massimo di venti giorni, previsto per detta notifica, dalla data di effettuazione del deposito della deliberazione di accertamento nell'ufficio comunale, per il quale e previsto un termine di undici giorni. (Conf 537/72, mass n 356543; V 2283/74, mass n 370661; (V 3235/72, mass n 361040).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 274, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 276 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 290, Decreto Legge 26/03/1948 num. 261 art. 11, Legge 22/12/1960 num. 1579 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)