Sez. 2 - , Sentenza n. 27245 del 02/05/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276658 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Rito abbreviato - Udienza camerale d’appello - Onere dell’imputato detenuto di comunicare la volontà di comparire - Sussistenza - Mancata comunicazione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)