Sez. 1, Sentenza n. 8533 del 09/01/2013 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 254927 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Sentenza di condanna non irrevocabile - Restituzione della cosa sequestrata - ObbligatorietĂ della restituzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutivitĂ immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna intervenuta in primo grado per i reati di spaccio di droga, in cui non era stata disposta la confisca obbligatoria di beni, sequestrati ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. 356 del 1992).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)