Sez. 6, Sentenza n. 44961 del 15/09/2016 Cc. (dep. 26/10/2016) Rv. 268569 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Assoluzione in appello non irrevocabile - Sequestro finalizzato alla confisca - Perdita di efficacia - Sussistenza- - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA
In tema di misure cautelari reali, la pronuncia in appello di una sentenza non irrevocabile di assoluzione, che riformi una precedente sentenza di condanna, determina l'immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a condizione che il bene in sequestro non sia soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240, comma secondo, n. 2 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che il principio previsto dall'art.323, comma primo, cod. proc. pen., deroghi alla regola generale di cui all'art.588 cod. proc. pen., in base al quale l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa fino all'esito del giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)