Sez. 6, Sentenza n. 3118 del 20/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202725 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento | Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Rimessione della stessa al giudice civile - Competenza del giudice penale in ordine alla custodia delle cose - Sussistenza.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento
In tema di restituzione del corpo di reato, l'insorgere della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, delle quali è stata ordinata la restituzione, di per sè non fa venir meno del tutto la competenza del giudice penale. Il procedimento incidentale dinanzi al giudice civile, previsto dall'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen. nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, ha come oggetto esclusivo la risoluzione della controversia sulla proprietà delle stesse. Ne consegue che spetta al giudice penale che ha ordinato la restituzione delle cose sequestrate provvedere in ordine alla custodia delle stesse fino a quando la controversia sulla loro proprietà non sia stata risolta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)