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Sez. 1, Sentenza n. 4606 del 16/01/2003 Cc. (dep. 30/01/2003) Rv. 223337 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Restituzione delle cose sequestrate - Soggetti legittimati - Titolarità della cosa - Necessità - Accertamento del giudice penale - Presunzione di titolarità desumibile dall'appartenenza del luogo in cui è avvenuto il sequestro e dall'assenza di controversie in ordine alla predetta titolarità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223337-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE

Il giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate (art.262 e 263 cod. proc. pen.), ha il potere di accertare la titolarità delle stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa; né determina alcuna presunzione sulla titolarità della cosa l'appartenenza del luogo in cui il sequestro è avvenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)