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Sez. 3, Sentenza n. 4106 del 27/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 203290 - 01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Sequestro preventivo - Istanza di revoca - Rigetto - Ricorso immediato per Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203290-01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - In genere

In tema di sequestro preventivo, è consentito all'interessato presentare, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., istanza per ottenere la revoca del provvedimento e la restituzione della cosa. Qualora la richiesta venga rigettata, non è prevista la possibilità di ricorso immediato in Cassazione, poiché tale mezzo non rientra tra quelli di cui all'art. 568 cod. proc. pen., che si riferisce ai provvedimenti sulla libertà, e non è disciplinato dall'art. 325 comma secondo, che riguarda soltanto il ricorso avverso il decreto di sequestro: ne deriva che in tal caso l'unico gravame esperibile è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)