Sez. 3, Sentenza n. 4106 del 27/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 203290 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Sequestro preventivo - Istanza di revoca - Rigetto - Ricorso immediato per Cassazione - Esclusione.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - In genere
In tema di sequestro preventivo, è consentito all'interessato presentare, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., istanza per ottenere la revoca del provvedimento e la restituzione della cosa. Qualora la richiesta venga rigettata, non è prevista la possibilità di ricorso immediato in Cassazione, poiché tale mezzo non rientra tra quelli di cui all'art. 568 cod. proc. pen., che si riferisce ai provvedimenti sulla libertà, e non è disciplinato dall'art. 325 comma secondo, che riguarda soltanto il ricorso avverso il decreto di sequestro: ne deriva che in tal caso l'unico gravame esperibile è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)