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Sez. 3, Ordinanza n. 2731 del 08/07/1997 Cc. (dep. 20/08/1997) Rv. 209093 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sequestro preventivo - Istanza di revoca - Rigetto - Ricorso immediato per Cassazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209093-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di revoca del sequestro preventivo, l'art.321 cod.proc.pen., nel disciplinare il relativo procedimento, non prevede che avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari possa essere proposto ricorso immediato per Cassazione. Tale istituto è regolato in via generale dall'art.569 del codice di rito con riferimento alle sentenze e, nella materia cautelare reale, dall'art. 325 stesso codice, che, però, lo consente in relazione al solo decreto iniziale o genetico. Ne deriva che, in base al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, in questo caso il ricorso diretto non è ammissibile: l'unico rimedio esperibile è l'appello di cui all'art.322 bis cod.proc.pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)