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Sez. L, Sentenza n. 13394 del 19/07/2004 (Rv. 574686 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE | Violazione del divieto - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574686-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità di una violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 cod. civ., che si specifica nel divieto di concorrenza nei confronti del prestatore di lavoro subordinato - divieto che riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella svolta illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso - non sono sufficienti gli atti che esprimano il semplice proposito del lavoratore di intraprendere un'attività economica concorrente con quella del datore di lavoro, essendo invece necessario che almeno una parte dell'attività concorrenziale sia stata compiuta, così che il pericolo per il datore di lavoro sia divenuto concreto durante la pendenza del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)