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Sez. L, Sentenza n. 3301 del 03/06/1985 (Rv. 440964 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA DAI LAVORATORI IN CONCORRENZA CON QUELLA DELLA SOCIETÀ - VIOLAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440964-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA DAI LAVORATORI IN CONCORRENZA CON QUELLA DELLA SOCIETÀ - VIOLAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - CONFIGURABILITÀ.*

Nonostante la natura esecutiva delle mansioni svolte in favore della società datrice di lavoro incorrono nella violazione del dovere di fedeltà, sancito dall'art. 2105 cod. civ., i lavoratori che, in pendenza del rapporto di lavoro predetto, si associano per svolgere un'attività imprenditoriale in concorrenza con quella della società, sfruttando le relative conoscenze commerciali (nella specie, il prezzo richiesto per l'esecuzione di un determinato servizio per aggiudicarsene l'appalto). (V 4622/81, mass n 415333; (V 1200/66, mass n 322404; (V 809/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)