Sez. L, Sentenza n. 708 del 04/02/1986 (Rv. 444269 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SERVIZIO DI PULIZIE DI LOCALI - OGGETTO DI CONTRATTO D'OPERA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - QUOTIDIANITÀ DELLE PRESTAZIONI A CARATTERE FISSO DEL COMPENSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SERVIZIO DI PULIZIE DI LOCALI - OGGETTO DI CONTRATTO D'OPERA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - QUOTIDIANITÀ DELLE PRESTAZIONI A CARATTERE FISSO DEL COMPENSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il servizio di pulizia di locali può costituire l'oggetto - oltre che di un contratto di lavoro subordinato - anche di un contratto di opera ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., quando il prestatore prometta soltanto il risultato utile perseguito dalla controparte e goda per converso di piena autonomia quanto alle modalità di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative; in tal caso né la ripetizione giornaliera della prestazione né la corresponsione di un compenso fisso sono elementi sufficienti a rendere configurabile la continuità del rapporto tipica del lavoro subordinato allorché manchi lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa che fa sì che egli sia tenuto, anche negli intervalli tra le singole prestazioni, alla osservanza degli obblighi giuridici inerenti al rapporto stesso. (V 5492/83, mass n 430427; (V 2979/83, mass n 427891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)