Sez. L, Sentenza n. 5492 del 26/08/1983 (Rv. 430427 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO D'OPERA AVENTE AD OGGETTO UN SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIPETIZIONE GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE E CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO FISSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO D'OPERA AVENTE AD OGGETTO UN SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIPETIZIONE GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE E CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO FISSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Ben può un servizio (nella specie, pulizia di locali scolastici) costituire l'oggetto di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., quando il prestatore ne prometta soltanto il risultato utile perseguito dalla controparte e goda - per converso - di una piena autonomia quanto alle modalità di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative. In tal caso, né la ripetizione giornaliera della prestazione né la corresponsione di un compenso fisso sono elementi sufficienti a rendere configurabile la continuità del rapporto tipica del lavoro subordinato, perché questo carattere va identificato unicamente nella persistenza del vincolo di subordinazione, che, determinando lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa, fa sì che egli sia tenuto, anche negli intervalli fra le singole prestazioni, all'osservanza degli obblighi giuridici inerenti al rapporto stesso. (Conf 2700/72, mass n 360349).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)