Sez. L, Sentenza n. 2979 del 29/04/1983 (Rv. 427891 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO AL LAVORO AUTONOMO - SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA - COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO AL LAVORO AUTONOMO - SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA - COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO.*
Il criterio di differenziazione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione è l'opera, cioè il risultato della propria attività organizzata che il prestatore d'opera S'impegna a fornire con i mezzi che ritiene più opportuni, nel secondo oggetto è la prestazione di una energia lavorativa che il prestatore d'opera pone a disposizione ed esplica come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro. Pertanto, i servizi di pulizia e di custodia non sono incompatibili con la figura del lavoro autonomo per il fatto che l'attività lavorativa debba coordinarsi con le necessità di chi ha conferito l'incarico o per la natura fissa della retribuzione, ove difetti l'assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo dell'imprenditore. (Conf 5524/80, mass n 409391).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)