Sez. 1, Sentenza n. 1423 del 09/02/2000 (Rv. 533640 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE | Vendita agli immobili di beni indivisibili - Natura di rimedio residuale - Configurabilità - Domanda d'attribuzione dell'intero proposta da un solo condividente - Conseguenze.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE
In tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 cod.civ. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod.civ.) configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividendi possa o voglia giovarsi della facoltà d'attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti. Tale domanda d'attribuzione, ove proposta da uno soltanto dei condividendi, vale di per sè ad impedire che sia disposta la vendita ed in tale ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo implicato dall'art. 720 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)