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Sez. 2, Sentenza n. 14165 del 27/10/2000 (Rv. 541256 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE | Disciplina ex art. 720 cod. civ. - Criterio del sorteggio - Applicabilità - Esclusione - Frazionamento in natura del bene - Esclusione - Vendita all'incanto - Rimedio residuale - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541256-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE

L'art. 720 cod.civ. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l'art. 729 cod.civ. riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione. Ne consegue che nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell'art. 720 cod.civ. l'eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all'incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)