Sez. 2, Sentenza n. 2990 del 10/04/1990 (Rv. 466544 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE - CRITERI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE - CRITERI.*
La regola dettata dall'art. 720 cod. civ. per cui, in caso di divisione ereditaria avente ad oggetto beni immobili indivisibili, questi devono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, indica soltanto una mera direttiva non vincolante né condizionante l'attribuzione, con la conseguenza che non è di ostacolo allo Esercizio della facoltà di attribuzione assegnata al giudice dalla suddetta norma il fatto che le quote dei condividenti siano uguali. (V 1528/85, mass n 439523; (V 4775/83, mass n 429659; (V 4938/81, mass n 415707; (V 2986/62, mass n 254415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)