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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14498 del 10/07/2015 (Rv. 635970 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposte di registro, ordinaria e catastale, nella misura fissa dell'uno per cento - Condizioni - Mancata rivendita dell'immobile entro il termine triennale - Conseguenze - Decadenza del beneficio - Dichiarazione di intenti espressa nell'atto di compravendita - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635970-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio fiscale di cui all'art. 1, primo comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che, nella formulazione vigente "ratione temporis", prevedeva l'applicazione dell'aliquota dell'uno per cento in caso di trasferimento immobiliare, esente dall'imposta sul valore aggiunto ex art. 10, primo comma, n. 8 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d'attività sia la rivendita di beni immobili, "a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni", trova applicazione solo nel caso di effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge, come si desume dalla nota II ter del medesimo art. 1 della menzionata Tariffa, che disciplina le conseguenze derivanti dall'eventuale insuccesso dell'intenzione dichiarata nell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 3 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)