Sez. 5 - , Sentenza n. 30160 del 15/12/2017 (Rv. 646402 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | - Imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa dell'1% - Condizione della rivendita entro il termine triennale - Idoneità del trasferimento infragruppo a realizzarla - Condizioni e limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, in applicazione della regola interpretativa di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente all'Ufficio di dare una qualificazione oggettiva dell'atto o degli atti soggetti a registrazione, secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessivamente considerata, deve ritenersi che la cessione di beni immobili tra società infragruppo, aventi il medesimo scopo sociale di rivendita degli stessi a privati, non costituisca un trasferimento idoneo ad evitare il verificarsi della condizione risolutiva dell'agevolazione concessa ai sensi dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986 (testo vigente "ratione temporis"), consistente nella mancata rivendita infratriennale, tenuto conto del detto limite temporale per l'immissione dei beni nel mercato immobiliare, non prorogabile né eludibile reiterandone "in blocco" la cessione, e restando senza conseguenze il passaggio del potere di godimento e di disposizione sui beni dall'una all'altra società, in quanto non idoneo a realizzare la finalità dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)