Sez. 5, Sentenza n. 21527 del 20/09/2013 (Rv. 628976 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Vendita forzata - Dichiarazione dell'acquirente di alienazione dell'immobile entro i tre anni successivi - Termine per la manifestazione di volontà - Anteriormente alla registrazione del decreto di trasferimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio fiscale previsto dall'art. 1, comma 5, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, introdotto dall'art. 3, comma 14, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'uno per cento in caso di trasferimento immobiliare esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 8 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d'attività sia la rivendita di beni immobili, "a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni", trova applicazione anche in caso di vendita forzata (nella specie, effettuata in sede fallimentare) purché l'acquirente renda la suddetta dichiarazione prima della registrazione del decreto di trasferimento giudiziale, che determina l'effetto traslativo della proprietà del bene, dovendosi escludere che la stessa possa essere resa in un momento successivo, atteso il carattere necessario della richiesta (o collaborazione) del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.P.R. 131 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 5, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 3 com. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)