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Sez. U - , Ordinanza n. 10409 del 27/04/2017 (Rv. 643787 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Tariffe di cui al d.m. 28 luglio 2005 - Soppressione dell’aggiornamento ISTAT per effetto del d.m. 6 febbraio 2006 - Retroattività - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643787-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda proposta dal soggetto produttore di energia elettrica fotovoltaica nei confronti di enti appartenenti alla pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la legittimità della previsione retroattiva - contenuta nel combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, comma 1, del d.m. 6 febbraio 2006 - di soppressione dell’adeguamento alla variazione in aumento dei prezzi al consumo, calcolata dall’ISTAT, della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili prevista dal d.m. 28 luglio 2005 appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, riguardando un provvedimento concernente criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare secondo la previsione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 7, DM min. SEC 28/07/2005, DM min. SEC 06/02/2006 art. 4 com. 1, DM min. SEC 06/02/2006 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)