Sez. U, Ordinanza n. 4326 del 24/02/2014 (Rv. 629552 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Riconoscimento di tariffe agevolate per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile - Carenza "ab origine" di una delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio - Annullamento in autotutela - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione del provvedimento con il quale l'ente erogatore delle tariffe incentivanti (nella specie, una s.p.a. a totale capitale pubblico), nell'esercizio di poteri di autotutela, annulli il provvedimento attributivo del beneficio per vizi di legittimità (nella specie, essendo stata accertata la carenza, "ab origine", di una delle condizioni legittimanti l'accesso alle tariffe agevolate) ovvero lo revochi per contrasto originario con l'interesse pubblico, atteso che in tali casi il beneficiario non può vantare che l'interesse legittimo al corretto esercizio di tali poteri.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)